8 Marzo. Gazzetta Ufficiale - Misure di contrasto e contenimento nazionali Covid-19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 .

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Autocertificazione e Approvazione trasporto merci

Decreto Covid-19 Rovigo

Estratto dalla Gazzetta Ufficiale riguardante le zone di Rovigo e Provincia e Nazionali

Art. 2

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o

personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data

successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali

assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei

beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza

di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché

delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero

all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio

personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-

19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività

motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi

esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale

di un metro di cui all’allegato 1, lettera d) ; - sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano - ;

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo

13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle

attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica

musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti

dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi

dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i

medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti

delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e

delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d) .

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h) , la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui

all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a

malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre

1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene

dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole,

modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata

della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza,

individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui

al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta

formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e

accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA),

hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere

applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario

o di ferie;

t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere

le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi

per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale

assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID- 19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui

visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni

vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo

assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i

relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di

detenzione domiciliare;

v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti

di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori

la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d) . Sono

sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della

quarantena ovvero risultati positivi al virus.

 

Art. 3.

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d) ;

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

e) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di

prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la

pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di

rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d) ;

l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto,

abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla

base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m) , alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle

zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente

l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità

pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito

anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del

25 febbraio 2020);

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta

in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e

fine.

3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri

eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della

malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e

la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato,

le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione

delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e viaggi;

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità

Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa

del trasferimento in ospedale, ove necessario.

6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di

salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria

di cui all’allegato 1.

Art. 4.

Monitoraggio delle misure

1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione

delle misure di cui all’articolo 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni

competenti. Il Prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione

al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all’art. 1, ove per tali territori non siano

previste analoghe misure più rigorose.

3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di

Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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