Riportiamo di seguito il comunicato da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle modalità operative per l’accesso ai contributi a fondo perduto contenute nel Decreto Sostegni.
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Come noto, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021, è stato approvato il modello dell’istanza e le relative istruzioni di compilazione per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto Decreto “Sostegni), destinato a sostenere le attività economiche colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia da COVID-19.
Si ricorda che tale contributo viene riconosciuto ai titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che nell’anno 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 come di seguito indicato:
- 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
- 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
- 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro fino a 5 milioni;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
ATTENZIONE
Il contributo non spetta a:
• ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021. Tale esclusione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
• ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
• agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
• agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei predetti requisiti sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate che curerà direttamente il processo di erogazione delle somme spettanti. Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.
Qui sotto i modelli e la guida per sapere come accedervi e a chi spetta.
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