ROVIGO_ Le vendite di fine stagione invernale 2024 inizieranno dal 5 gennaio al 28 febbraio, con sconti dal 20 al 70%.
E' il caso di fare chiarezza su alcuni passaggi che regolano le vendite annuali. A Rovigo saranno diversi i negozi che per qualche motivo chiuderanno, faranno trasferimenti, e cambieranno look durante il nuovo anno. Con la deliberazione di Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013 è dato sapere che (vedi anche sito Regione):
VENDITE DI LIQUIDAZIONE Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione di attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.
MODALITA’ Le vendite di liquidazione devono essere comunicate al Comune in cui ha sede l’esercizio; alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
In caso di:
cessazione dell'attività e trasferimento dell'azienda in altri locali.
La comunicazione relativa alle vendite di liquidazione deve essere corredata degli estremi della comunicazione di cessazione dell’attività presentata al comune ovvero, se trattasi di trasferimento, degli estremi della prescritta segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o dell’autorizzazione comunale, nonché dell’indicazione della data prevista per la cessazione medesima;
cessazione dell'affittanza di azienda: la comunicazione deve essere corredata di copia del contratto o dell'atto di risoluzione dello stesso.
cessione dell'azienda: la comunicazione deve essere corredata di copia dell'atto pubblico o del preliminare di vendita registrato.
Rinnovo o trasformazione dei locali: la comunicazione deve essere corredata di copia di una relazione in cui vengono descritti puntualmente gli interventi da attuare, che comunque dovranno essere tali da non consentire il regolare svolgimento dell'attività commerciale; deve inoltre essere allegata la seguente documentazione: estremi del titolo autorizzatorio necessario per l'esecuzione dei lavori (S.C.I.A., autorizzazione o concessione edilizia, ASL, VV.FF. etc.) ove richiesto; impegno a sospendere l'attività per il tempo necessario ad eseguire i lavori presentazione di un dettagliato inventario della merce, con esplicita dichiarazione di impegno a non riassortire la merce in vendita dopo l'inizio della vendita di liquidazione.
In caso di cessazione dell’attività, la chiusura dovrà avvenire immediatamente dopo la conclusione della vendita di liquidazione. Nel caso, altresì, di rinnovo o trasformazione dei locali è obbligatoria una chiusura immediatamente successiva al periodo di liquidazione pari al tempo necessario ad eseguire i lavori e comunque per almeno sette giorni; il periodo di chiusura deve essere preventivamente comunicato al Comune. Successivamente all'inizio delle vendite di liquidazione, è comunque vietato introdurre nuova merce dello stesso genere di quella posta in vendita di liquidazione. PERIODO E DURATA Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno. La durata massima di ciascun periodo di vendita di liquidazione è di 6 settimane.
VENDITE DI FINE STAGIONE Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. PERIODO E DURATA Le vendite di fine stagione invernali possono svolgersi a partire dal primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio di ogni anno, sino al 28 febbraio. Le vendite di fine stagione estive possono svolgersi a partire dal primo sabato del mese di luglio al 31 agosto di ogni anno.
VENDITE PROMOZIONALI Con la vendita promozionale, l’operatore commerciale pubblicizza la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica sul mercato, applicando sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita. PERIODO In ciascun anno solare l’operatore può svolgere un numero indefinito di vendite promozionali. L’operatore che pone in vendita prodotti aventi stagionalità non può effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione. Tale ultimo divieto non si applica agli operatori che pongono in vendita prodotti non aventi carattere di stagionalità. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1619 del 19 novembre 2015 la durata massima della vendita di liquidazione per cessazione definitiva dell’attività è di 13 settimane. La comunicazione che l’operatore commerciale è tenuto a dare all’amministrazione comunale in cui ha sede l’esercizio concerne esclusivamente le vendite di liquidazione e deve essere effettuata tramite lettera raccomandata ovvero in modalità telematica, da presentarsi almeno sette giorni prima della data di inizio della vendita medesima Al fine della presentazione tramite raccomandata fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante. PUBBLICITÀ La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa, nonché l'esatta indicazione della tipologia di vendita straordinaria. ("vendita di fine stagione" o "vendita di liquidazione" o "vendita promozionale"). Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica idonea a distinguerle dalle merci poste in vendita al prezzo ordinario. Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della formula "vendite fallimentari". Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno. SANZIONI La violazione delle disposizioni di cui alla presente disciplina comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 22 del decreto legislativo 31/3/1998, n. 114 e successive modificazioni. Tali sanzioni sono comminate dall’autorità del comune nel quale ha avuto luogo la violazione, ai sensi del medesimo articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 114 del 1998.
FASE TRANSITORIA Sono fatte salve le vendite straordinarie già attivate alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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